Premessa
Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il D.lgs. n. 125 di recepimento della Direttiva 843/2018, c.d. “V Direttiva antiriciclaggio”, apportando notevoli modifiche al precedente D.lgs. n. 231/2007 (di seguito anche il Decreto) come già modificato dal D.lgs. 90/2017 che, nel 2015, recepiva le novità introdotte dalla c.d. IV Direttiva antiriciclaggio.
Tale avvicendamento tra le due direttive europee è stata diretta conseguenza del crescente allarme sociale causato dal susseguirsi di sanguinosi attacchi terroristici in alcune delle principali città europee, nonché del contestuale scandalo derivante dalla pubblicazione dei documenti legati all’inchiesta “Panama Papers”.
Le suddette vicende ormai tristemente note hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Taluni servizi basati sulle moderne tecnologie sono, infatti, diventati sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi, considerando che fino a poco tempo fa restavano al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione o che beneficiavano di deroghe all’applicazione di obblighi giuridici già previsti.
Per stare al passo con queste nuove tendenze si è resa, dunque, necessaria da parte del legislatore europeo una revisione delle misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, allo scopo di migliorare il previgente quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo.
Punti principali della riforma
A. I prestatori di servizi di cambio e di servizi di portafoglio digitale
I prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale[1] (c.d. exchange) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. wallet providers) non erano – fino all’avvento della V Direttiva – soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette in ambito di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. I gruppi terroristici potevano, infatti, essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme. È risultato, dunque, di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della normativa europea di contrasto al riciclaggio e al terrorismo, in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Al contempo, la V Direttiva prende in esame il problema generato dell’anonimato fornito da questi nuovi sistemi di scambio valute, in quanto ne consente il potenziale uso improprio anche da parte dei singoli utenti (senza necessità di mediazione) per scopri criminali. Per tali ragioni – oltre all’inclusione dei suddetti prestatori di servizi di cambio e di portafoglio digitale tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio – viene prevista la possibilità per le Financial Intelligence Unit (FIU), di ciascun Paese membro di ottenere quelle informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa, prevedendo anche la possibilità di consentire agli utenti di presentare su base volontaria “un’autodichiarazione alle autorità designate”.
Sotto tali aspetti, il recepimento in Italia della V Direttiva vede, anzitutto, l’integrazione dell’art. 3 del D.lgs. 231/2007 relativo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio: in particolare, se da un lato il Decreto – nella sua precedente formulazione – conteneva già il riferimento agli exchange quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio, con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 125/2019 si estende la definizione di prestatori di servizi all’utilizzo di monete virtuali, attraverso il riferimento ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, definiti come «la persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia dei chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».
Contestualmente, viene ampliata anche la definizione di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale anche alle persone fisiche e giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale e on line servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conservazione in valute aventi corso legale «[…] in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali, nonché in servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute».
Sia i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sia quelli di servizi di portafoglio digitale vengono fatti rientrare tra i soggetti obbligati nella categoria degli “altri operatori non finanziari”: in particolare, essi risultano direttamente soggetti agli obblighi antiriciclaggio (compreso quello di SOS) ma, allo stesso tempo, la loro attività che transiti attraverso i conti bancari propri o dei propri clienti è oggetto di adeguata verifica ed eventuale segnalazione da parte degli intermediari bancari
Infine, il Decreto estende ai «prestatori di servizi di portafoglio digitale» l’obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro dell’OAM, analogamente a quanto già previsto per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di monete virtuali (cfr. art. 17-bis D.lgs. 141/2010).
B. Moneta elettronica e criptovalute
«Rappresentazione di valore digitale non emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non in possesso dello status giuridico di valuta o moneta, ma accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio. Può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente». E’ questa la definizione d valuta virtuale contenuta all’interno della nella V Direttiva. Le monete virtuali entrano così per la prima volta a livello europeo negli obblighi connessi al riciclaggio di denaro, con l’obiettivo di monitorare – attraverso i soggetti obbligati – l’uso delle stesse con un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e di imprenditorialità sociale.
La Direttiva chiarisce, inoltre, come le valute virtuali non debbano essere confuse con la moneta elettronica (articolo 2, punto 2, della Direttiva 2009/110/CE), con il più ampio concetto di “fondi” (articolo 4, punto 25, della Direttiva 2015/2366/UE) con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento (articolo 3, lettere k) e l), della Direttiva 2015/2366/UE), né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco.
Sulla scia, quindi, delle disposizioni comunitarie, viene ridefinita in modo più analitico la nozione di “valuta virtuale” contenuta alla lettera qq) del D.lgs. 231/2007, quale «rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».
Conclusioni
Le misure sopra citate, sebbene all’apparenza di carattere “nozionistico”, incidono profondamente sul mercato europeo delle molte Fintech che si occupano di criptovalute. Infatti, l’esplicita estensione della normativa antiriciclaggio anche alle operazioni con monete virtuali pone fine a qualsiasi dubbio circa la loro estraneità al circuito regolamentare in tale ambito.
Al contempo, alza il livello di attenzione degli stessi operatori (che, se vorranno continuare ad operare, dovranno adeguarsi quanto prima agli obblighi previsti dalla normativa) e delle Autorità di vigilanza su un fenomeno che – sebbene ormai di ampia scala – era fino ad oggi rimasto in una zona d’ombra regolamentare, con la possibilità da parte delle organizzazioni criminali di operare in campo sgombro.
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[1] Vale a dire le monete e le banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente.
Articolo del 05 giugno 2020