Assemblea: L’Assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente dell’Assemblea è eletto dall’Assemblea stessa prima dell’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri (ivi compreso il Presidente), provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione – salvo quanto riservato alle decisioni dei soci dalla legge e dallo Statuto – ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare, anche fra persone estranee allo stesso, un Direttore Generale, cui attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell’attività sociale che non ritiene di conservare per sé, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Direttore generale: il Direttore Generale, ove nominato dall’Organo Amministrativo, sovrintende a tutti gli uffici ed al personale della Società, ha compiti di coordinamento generale delle attività della Società ed è responsabile della gestione dell’attività deliberata dall’Organo Amministrativo. Il medesimo, inoltre, assiste alle sedute dell’Organo Amministrativo e provvede all’esecuzione delle sue delibere.
Collegio Sindacale: Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti ed ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. Al detto organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell’Assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Comitato per il Controllo Analogo: il Comitato per il Controllo Analogo ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell’Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall’Assemblea dei soci, concorrendo in tal modo all’attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi e svolge i compiti indicati dalla legge e dallo Statuto.