Articolo a cura di Claudio D’Auria e Lilia Gattuso, Partner e Senior Consultant di Moderari s.r.l.
Con la Legge n. 40/2020, entrata in vigore il 7 giugno 2020, è stato convertito il D.L. 8 aprile 2020, “Decreto Liquidità”, recante misure urgenti volte a sostenere il Paese a seguito dell’impatto economico derivante dalle necessarie disposizioni di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19.
In tale contesto, considerando come la stretta economica abbia messo in difficoltà la maggior parte delle attività produttive italiane, è sembrato necessario intervenire – altresì – sulle modalità operative del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito, il Fondo Centrale), quale strumento di accesso al credito per le piccole e medie imprese, potenziandone la dotazione finanziaria e snellendone le procedure in vigore.
Difatti, al fine di sostenere e assicurare la necessaria liquidità alle PMI che costituiscono il volano dell’economia italiana, all’art. 13 del suddetto Decreto Liquidità sono state adottate misure – in deroga all’ordinaria disciplina – volte a potenziare il Fondo Centrale e a garantire l’accesso al credito da parte delle imprese.
Inoltre, in virtù del ruolo svolto nel finanziamento alle PMI e per la vicinanza a queste ultime, la versione finale del “Decreto Liquidità”, dopo la conversione, ha introdotto rilevanti novità anche sul perimetro operativo-patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. Confidi), con lo scopo ultimo di rafforzare il loro contributo all’emergenza da Covid-19 nell’assistere le imprese e nel garantire loro la necessaria liquidità per far fronte all’attuale contesto economico.
In primo luogo, il comma 1, lett. n-bis del suddetto art. 13 introduce la possibilità per i Confidi, sino al 31.12.2020, di “imputare a fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici” presenti alla data del 31.12.19, con la sola esclusione di quelli di cui alla Legge n. 108/1996 (Usura).
Tale norma, al momento, è soggetta alla condizione sospensiva della autorizzazione della Commissione europea, in quanto si tratta di una misura che realizza un aiuto di Stato.
In ogni caso, una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione europea, la norma consentirà ai Confidi di patrimonializzare i contributi pubblici (ad eccezione dei contributi antiusura), mediante una delibera dell’assemblea ordinaria da tenersi entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio.
Tali attribuzioni, senza vincoli di destinazione, andrebbero a incrementare il volume della dotazione patrimoniale dei confidi, producendo effetti sui ratios patrimoniali e sugli indicatori di capitalizzazione degli stessi e contribuendo a rafforzare la struttura di soggetti che rappresentano un importante strumento di politica economica per far affluire velocemente adeguate risorse di liquidità al sistema economico italiano.
In secondo luogo, con l’introduzione dell’art. 13-ter, il testo di conversione in legge del “Decreto Liquidità” ha apportato una significativa modifica al comma 1 dell’art. 112 del Testo Unico in materia bancaria (TUB), in quanto è stata prevista la possibilità per i confidi, anche di secondo grado, iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo di cui all’art. 112-bis, di detenere partecipazioni negli operatori di microcredito ex art. 111 TUB.
Si tratta di una rilevante inversione di rotta, auspicata dagli stessi confidi e dalla maggior parte degli osservatori e dei ricercatori, tendente a superare il vincolo di esclusività per le partecipazioni dei confidi previsto dalla lett. b), comma 3 dell’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015.
Il Decreto del MEF, infatti, disciplinando l’elenco dei servizi ausiliari all’attività esercitabile dai cc.dd. “confidi minori”, limitava l’assunzione di partecipazione da parte di questi ultimi esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.
La novella introdotta col testo di conversione in legge del “Decreto Liquidità” ha dunque ampliato gli spazi operativi dei confidi minori, introducendo tra i soggetti presso cui assumere partecipazioni anche gli operatori di microcredito.
Questa innovazione è particolarmente importante perché consente ai confidi minori (iscritti all’elenco ex art. 112 TUB) di poter svolgere – seppure per il tramite di organismi di microcredito partecipati – attività di credito. Tale attività, infatti, fino a oggi poteva essere svolta solo dai confidi intermediari vigilati (iscritti all’Albo ex art. 106 TUB), che possono erogare credito diretto entro una quota (20%) parametrata al totale delle attività.
Tra l’altro, l’organismo di microcredito può concedere credito a tutte le imprese e non solo alle imprese socie del confidi partecipanti, consentendo, quindi, ai confidi un’operatività estesa anche al di fuori della propria compagine sociale.
L’innovazione è sicuramente positiva perché consente ad operatori già presenti sul mercato finanziario di contribuire all’allocazione di risorse finanziarie, soprattutto a vantaggio delle micro-imprese, colpite (già prima dell’emergenza Covid-19) dal fenomeno del razionamento del credito più di qualsiasi altra tipologia di imprese.
Articolo del 17 giugno 2020